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Intelligenza artificiale e cinema: tra proteste e diritto d’autore

26 Ottobre 2023

Dallo scorso mese di luglio gli attori e gli sceneggiatori di Hollywood sono in sciopero. Fra le molte, fondate, rivendicazioni ce n’è una in particolare che salta all’occhio per la sua attualità e per le riflessioni che induce sull’impatto che l’intelligenza artificiale avrà sulle professioni artistiche.

Gli attori denunciano che l’intelligenza artificiale è già in grado di sostituire la loro attività. L’AI è capace di acquisire e rielaborare immagine, volto, sembianze, movenze e voce e di realizzare scene senza la partecipazione e la recitazione effettiva da parte degli attori stessi. Tutto ciò con un evidente risparmio dei costi per la produzione. Si può ipotizzare che in un film in cui a un attore venivano richieste – e pagate – cinquanta pose, oggi ne vengano richieste – e pagate – semplicemente quattro o cinque. Giusto il necessario per la “campionatura” delle sembianze e della voce: il resto viene rielaborato virtualmente.

Ma a questo punto – è lecito chiedersi – che ne è della natura artistica del lavoro degli attori e delle attrici? Un film realizzato con la rielaborazione da parte dell’intelligenza artificiale che cos’è? Una nuova e surrettizia specie di film d’animazione? E io, spettatore, ho diritto di sapere cosa sto vedendo? Tutte domande che si imporranno all’attenzione nei prossimi mesi.

La risposta degli artisti americani

Il sindacato americano degli attori SAG-AFTRA, Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, ha già indicato un’articolata serie di proposte per veder riconosciuti i principi del consenso informato (informed consent) e dell’equa remunerazione (fair compensation) in caso di replica digitale (digital replica) delle prestazioni di un attore o di un’attrice.

«Establish a comprehensive set of provisions to protect human-created work and require informed consent and fair compensation when a “digital replica” is made of a performer, or when their voice, likeness, or performance will be substantially changed using AI».

www.sagaftra.org

La rivendicazione degli artisti italiani

Il RAAI, Registro Attrici Attori Italiani, ha istituito un Tavolo aperto Attrici Attori sull’Intelligenza Artificiale e ha pubblicato un Manifesto che come Studio Legale DFM abbiamo contribuito a redigere. Ne propongo qui un estratto.

«Un personaggio è il risultato di un processo di empatia e osmosi dell’anima dell’interprete con l’opera dell’autore, processo che attinge ed è il frutto anche del contributo offerto da ogni altra professione che opera nel processo produttivo: la regia, il trucco, il costume, la scenografia, l’espressività della fotografia o della luce in teatro, la chimica e “magia” dello scambio con gli altri interpreti, a cui poi si aggiungono le arti del montaggio, della musica, dell’audio, dell’immagine.

Oggi tutta questa “fabbrica dei sogni”, questa ineguagliabile alchimia di professionalità e talenti è a rischio di venir rimpiazzata dall’impiego di Intelligenza Artificiale (IA), che, per quanto riguarda gli interpreti, è in grado di modificare e/o replicare a piacimento l’aspetto, l’età, la voce, la lingua, l’accento e quant’altro e, dunque, in sostanza, le doti artistiche, così come di far agire ologrammi nello spettacolo dal vivo. Senza che lo spettatore ne possa avere percezione. Sottrarre l’elemento dell’umanità ad una prestazione artistica, creando allo spettatore uno spazio di inconsapevolezza sul confine tra il contributo umano e quello artificiale, apre scenari dai risvolti disumanizzanti e stranianti».

Sul sito RAAI è possibile leggere il testo integrale del Manifesto. Anche in questo breve estratto, comunque, è possibile riconoscere la preoccupazione di artisti e artiste, che temono di vedere il proprio lavoro leso dall’uso deregolamentato di questa tecnologia.

Intelligenza artificiale e profili di diritto d’autore

La questione è urgente. Infatti, è pur vero che la nostra legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, più volte modificata e aggiornata, agli artt. 80 e segg. prevede una tutela specifica per gli artisti interpreti e gli artisti esecutori, cioè gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone, inclusi i doppiatori che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico (art. 80, comma 1). 

Interpreti ed esecutori hanno già oggi, in generale, alcuni diritti fondamentali, ovvero quelli di (art. 80, comma 2): 

  • autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
  • autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle stesse;
  • autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione;
  • autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni oppure, in caso di cessione di tale diritto, a ottenere una remunerazione equa, adeguata e proporzionata; 
  • autorizzare la distribuzione, il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. 

Ancor più in generale, (art. 81), gli artisti hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Si tratta però di norme che non sono state elaborate pensando alle potenzialità dell’intelligenza artificiale, con rischi che appaiono evidenti, soprattutto in quanto l’attore si trova in posizione di debolezza contrattuale rispetto al produttore. Si pensi ad esempio a quanto possa apparire pericolosa, soprattutto se si riflette sull’ambiguità che può assumere in ambito digitale il concetto di “fissazione” della prestazione artistica, la presunzione stabilita dall’art. 84.

«Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento».

Art. 84

Occorre dunque che il legislatore – e cioè la politica – si faccia carico di introdurre norme specifiche, che vietino qualsiasi forma di intervento di IA sulla prestazione, sull’immagine, sull’aspetto o sulla voce dell’interprete, senza l’autorizzazione di quest’ultimo e secondo il principio, richiamato anche dal sindacato hollywoodiano, del consenso informato. Occorre cioè che l’autorizzazione sia espressa in forma libera e consapevole e a seguito di una chiara informazione sulle modalità di intervento dell’IA. 

Occorre poi che la libertà contrattuale di disporre della propria immagine tramite strumenti di intelligenza artificiale sia circondata da alcune cautele, rimanendo consentita solo limitatamente alla singola opera e mai all’intero complesso della personalità artistica. E comunque stabilendo che l’intervento dell’IA non possa mai pregiudicare il decoro, l’onorabilità e l’immagine personale e professionale dell’artista.

Infine, come richiesto chiaramente dal manifesto del RAAI, occorre che lo spettatore sia adeguatamente informato se in un’opera vi siano interpretazioni rielaborate o interamente realizzate dall’IA e che i finanziamenti pubblici vadano verso quelle produzioni che valorizzano la prestazione umana rispetto a quelle che – per ridurre i costi – utilizzano l’intelligenza artificiale. 

Si tratta insomma di un terreno quantomai accidentato e difficile. Un altro campo in cui il diritto dovrà fare i conti con la rivoluzione digitale. E sottolineo “un altro” perché all’interno di questo stesso spazio ho già pubblicato, ad esempio, un articolo dedicato all’eredità digitale e alla tutela dei nostri dati post mortem.

Per quanto riguarda noi, siamo lieti di collaborare con il RAAI su un tema e su un progetto così importante e così attuale, a tutela delle prestazioni artistiche degli attori e delle attrici italiane.